(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 60 del 30 dicembre 2008) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE Promulga la seguente legge: Art. 1. Oggetto e finalita' 1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e la utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio della Regione. 2. Con la presente legge la Regione: a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile; b) promuove la valorizzazione e la tutela delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonche' lo sviluppo sostenibile dei territori interessati. 3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione.