(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
                     n. 60 del 30 dicembre 2008)

                       IL CONSIGLIO REGIONALE
                            Ha approvato

                LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                              Promulga

   la seguente legge:

                               Art. 1.

                         Oggetto e finalita'



   1.  La  presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e la
utilizzazione  delle  acque  minerali naturali, di sorgente e termali
esistenti nel territorio della Regione.
   2. Con la presente legge la Regione:
    a)  assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali,
di  sorgente  e  termali  nell'ambito  della  corretta gestione delle
risorse  idriche  presenti  nei  bacini interessati in particolare di
quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
    b)  promuove  la  valorizzazione e la tutela delle acque minerali
naturali,  di  sorgente e termali nonche' lo sviluppo sostenibile dei
territori interessati.
   3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel
territorio   regionale   e   le   relative  pertinenze  costituiscono
patrimonio indisponibile della Regione.